La Legge n. 160/2019 (finanziaria 2020) ha previsto il riconoscimento di 3 distinti crediti d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2020 per l’acquisto di:
- beni strumentali nuovi “generici”;
- beni strumentali materiali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017;
- beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017.
Con la Legge n. 178/2020 (finanziaria 2021) è stato previsto il riconoscimento di “nuovi” crediti d’imposta per gli investimenti nei predetti beni strumentali nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.12.2022.
Il credito d’imposta previsto dalla Legge n. 160/2019 (finanziaria 2020)
I crediti d’imposta previsti dalla finanziaria 2020 per investimenti effettuati dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 in 5 quote annuali di pari importo nella misura:
- del 6% del costo di acquisto per i beni materiali “generici” nuovi fino a € 2 milioni;
- del 40% del costo su investimenti fino a € 2,5 milioni e del 20% del costo su investimenti oltre 2,5 milioni e fino a € 10 milioni per l’acquisto di beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A;
- del 15% del costo di acquisto di beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B;
Il credito d’imposta previsto dalla Legge n. 178/2020 (finanziaria 2021)
Invece, per quanto riguarda i crediti d’imposta previsti dalla finanziaria 2021 per investimenti effettuati tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) si possono usare sempre esclusivamente in compensazione nel modello F24, ma in 3 quote annuali di pari importo nella misura:
- del 10% (15% del costo per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile) per l’acquisto di beni materiali e immateriali “generici”
- del 50% per gli investimenti fino ad € 2.500.000, del 30% per investimenti superiori a € 2.500.000 e fino a € 10.000.000, del 10% per investimenti superiori a € 10.000.000 e fino ad € 20.000.000 per l’acquisto di beni materiali Tabella A;
- del 20% del costo di acquisto di beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B.
Investimenti effettuati a fine 2020: scelta tra le due agevolazioni
Per i beni acquisiti tra il 16/12/2020 e il 31/12/2020 il contribuente sembra avere la facoltà di scegliere in quale agevolazione far rientrare i propri investimenti (agevolazione finanziaria 2020 o finanziaria 2021).
Su tale aspetto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le fatture relative agli investimenti in esame devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa agevolativa utilizzata dal contribuente (“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019” o “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”).
L’utilizzo del credito
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 con decorrenza differenziata collegata all’entrata in funzione del bene (per i beni “generici”) / interconnessione (per i beni “Industria 4.0”).
I codici tributi
Tipologia beni – art. 1, commi 188, 189 e 190, Finanziaria 2020
- Beni materiali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B) Codice tributo 6932;
- Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017 Codice tributo 6933;
- Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017 Codice tributo 6934.
Tipologia beni – art. 1, commi da 1054 a 1058, Finanziaria 2021
- Beni materiali e immateriali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B) Codice tributo 6935;
- Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017 Codice tributo 6936;
- Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017 Codice tributo 6937.