Si è passibili di sanzione per le fatture elettroniche in tutti i casi in cui non vengano trasmesse entro i dodici giorni di norma, più gli eventuali ulteriori cinque nel caso di scarto. In tale ipotesi ci si trova pertanto dinnanzi ad un documento che non è stato prodotto nei termini previsti dalla legge.
Con l’irrogazione delle sanzioni, troveranno applicazione, alternativamente, i seguenti istituti:
- Ravvedimento operoso [art.13, D.Lgs. n.472/1997];
- Cumulo giuridico [art. 12, D.Lgs. n.472/1997].
Aspetti sanzionatori
Vi sono due differenti tipologie sanzionatorie a seconda che l’errore abbia o meno inciso sulla liquidazione dell’iva periodica.
Nel caso in cui dall’omissione sia derivata un’errata liquidazione dell’Iva periodica, l’articolo 6 del D.Lgs. 471/97 prevede due diversi regimi sanzionatori:
- Fattura con IVA: la sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA stessa, con un minimo di 500 euro;
- Fattura senza IVA esposta (esclusa, esente, non imponibile o reverse charge): la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.
Nel caso in cui, invece, il ritardo nell’emissione della fattura non abbia comportato un’errata liquidazione dell’iva periodica, la sanzione in ogni caso si “sgancia” dall’importo dell’IVA, e viene comminata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro.
Scelta da effettuare per il tipo di sanzione per le fatture elettroniche
A seguito della corretta determinazione della sanzione dovuta per le fatture elettroniche dimenticate, si può scegliere:
- di regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- di attendere l’erogazione della sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi del c.d. cumulo giuridico.
Il Ravvedimento
Attraverso il ravvedimento operoso, ad esempio, in caso di sanzione comminata in misura fissa, con versamento entro 90 giorni dall’errore / omissione, è dovuto 1/9 della sanzione minima, quindi l’importo da versare è pari a 27,78 euro (250 euro/9) per ciascuna fattura tardiva.
Sanzione da Agenzia delle Entrate (cumulo giuridico)
Se, invece, la violazione non venisse sanata ma si attendesse l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’istituto del cumulo giuridico, la sanzione potrebbe essere calcolata come segue:
- Sanzione minima edittale pari ad Euro 250,00;
- Aumento della sanzione dal 25% al 200%, quindi un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.
Il massimo erogabile potrebbe essere pari ad euro 750.
È verosimile immaginare, inoltre, che l’entità dell’aumento della sanzione concretamente applicata dall’Ufficio, varierà in funzione della numerosità delle violazioni commesse (numero di fatture non tempestivamente trasmesse).
Inoltre, una volta raggiunti dall’avviso di irrogazione sanzioni, l’importo delle stesse potrà essere oggetto di ulteriore riduzione avvalendosi della definizione delle sanzioni ex art. 16 c.3 D.Lgs. 472/1997, che prevede la riduzione delle stesse ad 1/3 dell’importo irrogato in assenza di impugnazione dell’atto.
Scelta finale della sanzione per le fatture elettroniche
Concludendo, la scelta se applicare o meno il cumulo giuridico è basata sul numero delle fatture non trasmesse: sicuramente, più è rilevante il numero di fatture non trasmesse, più è conveniente l’applicazione del cumulo giuridico.