Recentemente è stato istituito un credito d’imposta per la pubblicità svolta dalle società sportive.
Più in particolare, il credito spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe (che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche), o società sportive professionistiche o società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI e che svolgono attività sportiva giovanile.
Ottenere suddetto bonus per la pubblicità è molto vantaggioso, poiché è previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa effettuata per sponsorizzazioni e promozioni pubblicitarie, sostenute fra il 1 Luglio 2020 e il 31 Dicembre 2020. L’idea è quella di offrire sostegno al settore sportivo, ormai messo in ginocchio dall’attuale situazione sanitaria.
I requisiti per beneficiare del credito d’imposta per la pubblicità
Le imprese non ottengono un contributo a fondo perduto, bensì un credito d’imposta che può essere impiegato per non pagare altre imposte e/o contributi. Si tratta quindi di un’agevolazione temporanea, valida per il 2020, che prevede alcuni requisiti da rispettare.
Più in particolare, i soggetti beneficiari dell’investimento dovranno:
- certificare che svolgono attività sportiva giovanile;
- avere i ricavi per il 2019 pari ad un minimo di 150.000 euro, fino ad un massimo di 15 milioni di euro.
I soggetti che effettuano l’investimento dovranno:
- investire almeno 10 mila euro;
- pagare tramite versamento bancario o postale oppure attraverso altri metodi diversi dal contante.
La presentazione dell’istanza per ottenere il credito d’imposta
La richiesta per il credito d’imposta per la pubblicità dovrà essere inviata direttamente al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’istanza di richiesta del credito sarà fatta per un importo pari al 50% della spesa sostenuta, e solo successivamente, in base alle richieste effettivamente pervenute, l’azienda saprà quale sarà il credito effettivamente spettante, che potrà quindi essere inferiore a quello richiesto.
Aspetti fiscali
Il corrispettivo sostenuto costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità volta alla promozione della propria immagine, dei propri prodotti o servizi, mediante specifica attività della controparte.
Sostanzialmente, non si deve trattare di una sorta di contributo a fondo perduto dato alle società sportive, ma di un importo a fronte di una controprestazione avente natura pubblicitaria.
Per la deduzione del costo, quindi, sarà opportuno documentare, mediante contratti, la pubblicità che dovrà essere effettuata, conservando tutti i documenti relativi alla stessa, come, ad esempio, foto di eventi, striscioni tabelloni e di magliette che riportano il nome dell’azienda sponsor, nonché copia delle fatture di acquisto del predetto materiale.