Recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del cd “Decreto per la crescita economica”.
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo e conseguentemente si aggiorna (e si sostituisce) la nostra Circolare n.4.
- “Super ammortamenti”
È stato reintrodotto il cd. ”Super ammortamento” a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (escluse le autovetture, gli altri beni di cui all’art.164 ed i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) dal 1° aprile al 31.12.2019, ovvero entro il 30.06.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
In riferimento alle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.
Nessuna maggiorazione, invece, spetta per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro.
- Revisione mini Ires
Per i soggetti Ires, viene riformulata la cd “mini Ires”, appena introdotta con l’ultima Finanziaria.
Nella nuova versione, l’agevolazione si applica esclusivamente agli utili d’esercizio accantonati a riserva disponibile, nel limite dell’incremento del patrimonio netto.
L’agevolazione consiste nella riduzione dell’aliquota Ires , che sarà:
- per il 2019, pari al 22,5%;
- per il 2020, pari a 21,5%;
- per il 2021, pari a 21%;
- per il 2022, pari al 20,5%
- successivamente, il 20 %.
L’incremento del patrimonio netto si calcola rispetto a quello risultante dal bilancio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
Con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno emanate le disposizioni di attuazione della presente norma.
- Imposte e deduzione IMU
La deduzione dell’Imu da Ires ed Irpef sugli immobili strumentali delle imprese è aumentata:
- al 50%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- al 60%, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020;
- al 70%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l’Imu diventa pienamente deducibile.
- Aggregazioni d’imprese
Al fine di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale con soggetti terzi, effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022, si riconosce gratuitamente rilevanza fiscale al “disavanzo da concambio” emergente da fusioni, scissioni e conferimenti.
Conseguentemente, si dispone il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all’avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste del “disavanzo da concambio”, per un ammontare non superiore a 5 milioni di euro.
- Contributi da Pubblica Amministrazione
Viene modificato e, in parte, semplificato l’obbligo di pubblicità per i soggetti che hanno rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa, viene precisato che vanno indicati “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, se d’importo superiore ai 10 mila euro annui. Infine, vanno indicate solo le somme effettivamente percepite, sposando pertanto il principio di cassa (non di competenza).
Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (microimprese, imprese individuali e società di persone) le informazioni di cui trattasi vanno obbligatoriamente riportate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Viene infine stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2.000.
- Termini per dichiarazioni IMU e TASI
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all’IMU ed alla TASI è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre.
- Termini per dichiarazioni dei redditi
Il termine per la presentazione della dichiarazione Irpef è prorogata dal 30 settembre al 30 novembre.
Il termine per la presentazione della dichiarazione Ires ed Irap è prorogata dal nono all’undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (quindi al 30 novembre per i soggetti che chiudono l’esercizio al 31.12)
- Proroga versamenti
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (i cd. “ISA”) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (circa 5 milioni di euro), dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre, sono prorogati al 30 settembre 2019.
Tale proroga si applica anche ai soggetti soci di società aventi i predetti requisiti per la proroga.
Inoltre la proroga si applica (vedi RM del 28 giugno 2019) anche a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano in forma d’impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limte stabilito, per ciascun ISA, previsto dal DM.
Conseguentemente la proroga deve ritenersi applicabile anche ai contribuenti “minimi” e “forfettari”.
- Termine di emissione fattura
Con una modifica all’art.21, comma 4 del DPR 633/72, a partire dal 1 luglio la data entro la quale emettere la fattura elettronica è stata spostata a 12 giorni dalla data di effettuazione, non più 10 (vedi anche nostra Circolare n.6).
- Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche IVA
Si riscrive il calendario per l’invio delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche Iva:
- il primo trimestre, dovrà essere inviato entro il 31 maggio;
- il secondo trimestre, dovrà essere inviato entro il 16 settembre;
- il terzo trimestre, dovrà essere inviato entro il 30 novembre;
- il quarto trimestre, dovrà essere inviato entro il mese di febbraio dell’anno successivo, oppure può non essere inviato se la dichiarazione IVA viene inviata sempre entro il mese di febbraio.